Equo compenso: delibera Anac, codice appalti e gare

Equo compenso, Oice: “Anac accoglie la nostra tesi sull’inderogabilità delle tariffe per il calcolo della base di gara, ma non ha dato via libera alle gare a prezzo fisso. Necessario intervenire per coordinare il nuovo codice che ha avuto efficacia dopo la legge 49”.

È questo il commento dell’Oice rispetto alla delibera n. 343 del 20 luglio 2023 adottata in risposta a un’istanza di precontenzioso presentata dalla stessa associazione lo scorso 7 giugno, per una gara in regime di vecchio codice appalti (decreto 50/2016).

L’Anac, dando ragione a Oice, ha infatti affermato il seguente principio, massimato nella delibera: “in base alla nuova disciplina dell’equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali”.

Nell’istanza di precontenzioso l’Oice – a fronte dell’applicazione preventiva di una riduzione del 20% operata dalla stazione appaltante – aveva infatti sottolineato che così facendo sarebbe stata violata la legge sull’equo compenso che ha ritenuto congrui e non derogabili i riferimenti stabiliti dal dm 17 giugno 2016 per il calcolo dell’importo a base di gara, con conseguente superamento della giurisprudenza (Cons. Stato 29 marzo 2019, n. 2094) secondo cui i predetti parametri costituivano una mera base di riferimento dalla quale le stazioni appaltanti avrebbero potuto discostarsi, previa adeguata motivazione.

Così non poteva essere con il vecchio codice e in futuro non potrà esserlo anche con il nuovo decreto 36 che obbliga direttamente le stazioni appaltanti ad applicare il tariffario, senza possibilità di sconti prima della gara.

Pier Giorgio Lupoi | Presidente Oice

La delibera 343 dell’Anac è particolarmente apprezzabile perché ha dato ragione a Oice ritenendo illegittimo l’operato della stazione appaltante che aveva decurtato la base d’asta e affermando che in base alla nuova legge i parametri sono diventati non ribassabili nella fase di definizione del compenso da parte della stazione appaltante. Per quanto invece riguarda i rapporti con il codice appalti e le gare va considerato che la delibera da un lato si è espressa con riguardo al previgente decreto 50 e non al decreto 36 e, dall’altro, si è limitata – sempre e soltanto con riguardo al decreto 50 – a formulare una mera ipotesi, quasi per assurdo, e cioè che si dovrebbero ipotizzare gare con compensi fissi e ribassi limitati alle sole spese. Una semplice ipotesi e non un’indicazione vincolante, nella misura in cui lo sono le delibere Anac. Per quanto ci riguarda, al netto delle verifiche sull’applicabilità della legge 49 al codice, da alcuni negata, rimane il fatto che ammettere scelte basate soltanto su elementi discrezionali significa di fatto annullare la concorrenza, non incentivare il mercato al miglioramento delle prestazioni ed eludere il rapporto qualità/prezzo che è alla base del diritto europeo e delle regole di contabilità pubblica. Proprio l’Anac, negli stessi giorni in cui varava la delibera formulando una mera ipotesi, chiedeva lumi alla cabina di regia Pnrr segnalando la criticità. Fortunatamente, la maggioranza delle stazioni appaltati sta procedendo in modo usuale ricercando sul mercato operatori ‘economicamente più vantaggiosi’. Ciò detto, è comunque opportuno che si chiarisca tutto alla prima occasione, visto che ci risulta che molte stazioni appaltanti siano assai perplesse e stiano ritardando l’emissione di importanti bandi di gara. Arriverà un correttivo, forse si esprimerà l’Antitrust, il cui silenzio ci stupisce fin dai lavori parlamentari e sembra quasi paradossale che sia del tutto assente su questi temi; certamente sarebbe opportuno che si esprimesse anche l’Unione europea, per dare certezza alle stazioni appaltanti.

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