Molti Paesi dell’Ue hanno emanato leggi per la promozione della qualità dell’architettura, riconoscendo a questa disciplina un primario interesse culturale e sociale.

Tra questi citiamo la Francia, con la legge originaria del 1997 che notoriamente ha dato buoni risultati, che all’art. 1 recita: “L’architettura è espressione della cultura. La progettazione architettonica, la qualità costruttiva, la sua armoniosa integrazione nell’ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e del patrimonio naturale e urbano sono questioni di interesse pubblico”.
Verso una legge per l’architettura: qualità, cultura e innovazione per le opere pubbliche
Gli architetti italiani attendono da decenni una “Legge per l’architettura” ed è sicuramente importante il principio assunto dai due ddl in esame al Parlamento (n. 1112 e 1711), che riconoscono entrambi un interesse pubblico di rilevanza costituzionale all’architettura e all’urbanistica, quali fattori di promozione sociale e d’incremento del senso di appartenenza. Di questa consapevolezza occorre dare atto e merito ai promotori dei due ddl.
Fatta questa premessa dobbiamo tuttavia evidenziare alcuni profili che attengono all’impianto culturale e sistemico d’entrambi i ddl, che pur provenendo da opposti schieramenti, presentano posizioni coincidenti che mal s’attagliano agli obiettivi dichiarati.
In particolare, l’intento di promuovere la qualità viene perseguito principalmente con il ricorso a strumenti organizzativi, procedurali e valutativi, senza esprimere principi normativi vincolanti che favoriscano l’effettiva produzione diffusa di espressioni integrate della cultura progettuale e tecnico-scientifica.
Più esplicitamente i ddl, aldilà d’istituire alcuni premi e istituti, non approntano strumenti capaci di incidere sul quadro di riferimento entro il quale è prodotta oggi l’architettura.
Soprattutto è contrario al perseguimento della qualità, mantenere la subordinazione alle logiche del Codice dei contratti pubblici, continuando a privilegiare nell’affidamento degli incarichi di architettura e d’ingegneria criteri di natura economico-procedurale, rispetto a quelli in grado di contribuire ad un’autentica e sostanziale qualità complessiva dell’opera.
Il Codice dei contratti: come le procedure attuali compromettono la qualità delle opere pubbliche
Infatti il Codice, pur prevedendo genericamente anche i concorsi, privilegia esplicitamente il progetto in house e procedure quali l’appalto integrato e la concessione, che nei fatti riducono la qualità, in quanto eliminano la dialettica dei ruoli di chi tutela il committente pubblico (il libero professionista progettista e direttore dei lavori), dell’appaltatore (portatore di un insanabile conflitto d’interessi con il committente) e del Rup controllore.
Conservare inalterato il Codice significa infatti anche assegnare i ruoli progettuali delle opere pubbliche agli uffici tecnici della P.A., i quali non possiedono le risorse professionali, né i mezzi tecnologici necessari, per svolgere nell’ambito degli uffici, le funzioni progettuali e di direzione dei lavori, senza sacrificare le funzioni di Rup e in genere quelle del proprio ufficio.
La commistione dei ruoli conduce all’asservimento del progetto agli obiettivi pur legittimi, ma strettamente utilitaristici dell’appaltatore o all’appiattimento che deriva dall’insufficienza delle strutture progettuali della P.A., con l’inevitabile riduzione della qualità del prodotto finale.
Strategie per rafforzare qualità e progettazione integrata
È invece necessario che i ddl assumano, quale fattore essenziale, proprio la modificazione coordinata e ad ampio raggio delle prescrizioni del Codice dei contratti, per non vanificare i principi dichiarati, in particolare agendo con:
- la riduzione della complessità normativa e burocratica che strangola il settore e l’intero Paese;
- l’introduzione di un sistema fiscale e dei rapporti di lavoro, che favorisca l’aggregazione stabile delle figure professionali che redigono il progetto integrato interdisciplinare, in strutture idonee a gestire la complessità insita nella costante evoluzione delle tecnologie e delle richieste materiali e immateriali della committenza;
- la programmazione trasparente e la continuità dell’offerta delle opere pubbliche, che devono divenire, come negli altri Paesi d’Europa, il volano sul quale si affinano la creatività e la capacità organizzativa dei progettisti;
- l’introduzione dell’obbligo dell’esternalizzazione degli incarichi professionali e dell’unità dell’azione progettuale in tutte le sue fasi, comprese quelle della realizzazione in capo ad un unico architetto, vietando di affidarli a soggetti via via diversi, a mezzo di gare parziali successive;
- l’utilizzazione dello strumento del concorso pubblico di progettazione in due fasi, per i progetti di grande rilievo, con l’obbligo di affidare l’incarico al vincitore e di rimborsare gli altri concorrenti, escludendo il concorso d’idee, che si riduce spesso in un dispendio di tempo, di risorse e di energie.
Attraverso un simile rafforzamento dell’impianto culturale, normativo ed economico, i ddl potranno contribuire effettivamente alla costruzione di un sistema in cui architettura e ingegneria, riconosciute come componenti strutturali e inscindibili dello sviluppo civile, sociale, ambientale ed economico del Paese, potranno esprimere tutte le loro potenzialità nella produzione generalizzata di prodotti di elevata qualità e utilità sociale.