Qualità dell’architettura: le proposte dell’Inu al Senato

Michele Talia invita a unificare i ddl sull’architettura e a collegarli alla riforma del governo del territorio.

Michele Talia, presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, ha spiegato alla settima Commissione del Senato che i due disegni di legge sull’architettura oggi in discussione potrebbero diventare più efficaci se integrati in un unico testo, capace di unire visione strategica e strumenti operativi.

Convergenza tra i disegni di legge

Michele Talia | Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
Michele Talia | Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica

Talia ha sostenuto che i ddl 1112 e 1711, pur provenendo da maggioranza e opposizione, risultano complementari. Ha osservato che una loro fusione permetterebbe di evitare sia un impianto puramente programmatico sia un approccio eccessivamente tecnico. Ha aggiunto che la legge dovrebbe concentrarsi sulla definizione di obiettivi, criteri e condizioni procedurali, lasciando alla progettazione e alla valutazione tecnica il compito di tradurre tali principi in soluzioni concrete.

Qualità architettonica e limiti dell’attuale impostazione

Il presidente dell’Inu ha evidenziato la difficoltà di definire per legge concetti come qualità o bellezza dell’architettura. Ha suggerito che il perimetro normativo dovrebbe limitarsi a fissare i principi delle politiche pubbliche, evitando formulazioni prescrittive che rischiano di irrigidire il processo progettuale.

Rigenerazione urbana e opere pubbliche: un ruolo ancora marginale

Talia ha fatto notare che entrambi i ddl dedicano poco spazio a temi come rigenerazione urbana e territoriale, periferie, patrimonio edilizio esistente e progettazione delle opere pubbliche. Ha ricordato che il contributo dell’architettura non riguarda solo il singolo edificio, ma la capacità di incidere sul contesto urbano, infrastrutturale e paesaggistico. Per questo ha ritenuto necessario un dialogo più esplicito tra la futura legge e le politiche di rigenerazione, così come un maggiore coinvolgimento delle Università e dei soggetti della formazione.

Il concorso di progettazione e le nuove figure professionali

Talia ha messo in guardia dall’affidamento eccessivo al concorso di progettazione, definendolo uno strumento importante ma non neutro. Ha ricordato che richiede competenze, risorse, tempi e capacità gestionali che non tutte le amministrazioni possiedono. Ha inoltre osservato che l’introduzione di nuove figure professionali rischia di essere anacronistica se non accompagnata da un reale rafforzamento delle autonomie locali.

Il nodo strutturale: una legge sul governo del territorio

In conclusione, Talia ha richiamato l’attenzione sulla mancanza di una legge organica sui principi del governo del territorio. Ha affermato che discutere di qualità architettonica senza aggiornare la normativa urbanistica del 1942 significa operare in un quadro ormai superato, nato in un contesto storico ed economico lontano dall’attuale. Ha ricordato che l’Inu ha già presentato al Senato, nel luglio 2024, una proposta di legge sui principi fondamentali e sulle norme generali per il governo del territorio e la pianificazione, ritenuta essenziale per affrontare in modo coerente il tema della qualità architettonica.

Qui il testo integrale dell’intervento

Intervento al Senato di Michele Talia, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica Audizione sui DDL S. 1112 e S. 1711 del 3.2.2026

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, ringrazio i membri della Commissione per l’opportunità, che ci è stata offerta, di intervenire su due disegni di legge – il n. 1112 e il n. 1711 – dedicati ad un tema di grande rilevanza pubblica, che fa riferimento al ruolo che l’Architettura può svolgere in vista del miglioramento della qualità delle nostre città e, più in generale, del benessere collettivo nelle comunità urbane.

La prima considerazione che desidero sottoporre alla Commissione riguarda l’opportunità di una confluenza degli articolati delle due proposte legislative in esame in un unico provvedimento. Si tratta di iniziative che nascono in contesti politici differenti – e che sono riconducibili nel primo caso all’opposizione, e nel secondo alla maggioranza di governo – ma che condividono una visione di fondo sorprendentemente convergente, e cioè che l’Architettura non costituisce un mero artefatto tecnico o formale, ma rappresenta piuttosto un ambito di interesse pubblico, culturale e sociale, che si propone come fondamentale protagonista della ricerca di qualità nello spazio costruito.

Ne consegue pertanto che il Parlamento non dovrebbe disciplinare uno strumento, ma definire piuttosto un orientamento delle politiche pubbliche per la città, il territorio e l’abitare. Una convergenza politica da valorizzare Ritengo che proprio questa convergenza possa e debba tradursi in una formulazione comune, capace di superare le appartenenze politiche e di offrire al Paese una legge più solida, condivisa e durevole nel tempo.

In un ambito come questo, la qualità normativa beneficia molto più della sintesi che della contrapposizione. Non solo; dal punto di vista della tecnica della legislazione, la fusione consentirebbe di evitare sovrapposizioni, duplicazioni concettuali e possibili incoerenze applicative, costruendo un testo unitario articolato su principi generali e strumenti attuativi, secondo una struttura ormai consolidata nell’ordinamento.

Entrando più nel merito, conviene evidenziare che i due testi sembrano collocarsi su livelli diversi, ma complementari: il disegno di legge n. 1711 svolge una funzione preminente di indirizzo e di prefigurazione, introducendo concetti ampi – come la “rinascenza urbana” e il benessere psicofisico e sociale – mentre il disegno di legge n. 1112 tende a privilegiare gli strumenti e le procedure, con particolare riferimento ai temi della progettazione e della promozione della qualità architettonica.

La loro integrazione consentirebbe di tenere insieme visione e operatività, evitando sia un orientamento solo programmatico, sia un approccio quasi esclusivamente tecnico. Anche qualora si riuscisse ad affermare la convinzione che il tema della qualità dell’architettura e del progetto può costituire una questione trasversale, capace di superare le appartenenze e interrogare direttamente la responsabilità del legislatore, conviene comunque richiamare l’attenzione della Commissione su alcune criticità che, a mio avviso, dovrebbero essere superate proprio in un’ottica di fusione e di miglioramento dei due progetti di legge.

Il ruolo del Parlamento: principi, non modelli In primo luogo, ritengo opportuno segnalare il carattere problematico di una definizione normativa della qualità – o addirittura della bellezza – dell’architettura. Si tratta di categorie culturalmente complesse, storicamente mutevoli e difficilmente traducibili in norme prescrittive. Il rischio, sotto il profilo applicativo, è quello di introdurre clausole generali poco determinate, difficilmente verificabili e potenzialmente foriere di contenzioso.

Sarebbe forse più opportuno che la legge si limitasse a definire obiettivi, criteri e condizioni procedurali, lasciando alla progettazione e alla valutazione tecnica il compito di tradurli in soluzioni concrete. Ne consegue pertanto l’opportunità di delineare il perimetro dell’intervento legislativo, che dovrebbe limitarsi a definire i principi, gli obiettivi e le condizioni delle politiche pubbliche, ma senza soffermarsi a definire cosa sia la bellezza o la qualità per l’Architettura.

Architettura e politiche per la città: la rigenerazione e il nodo delle periferie In secondo luogo, conviene sottolineare che in entrambi i disegni di legge il riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale, alle periferie, al patrimonio edilizio esistente e al progetto delle opere pubbliche appare piuttosto limitato. Eppure tali campi di intervento rappresentano gli ambiti privilegiati nei quali la qualità architettonica può essere effettivamente concepita e percepita.

Ne consegue, infatti, che il contributo dell’Architettura non si misura solamente in relazione all’impatto esercitato sul singolo manufatto, in quanto esso chiama in causa la capacità degli interventi di incidere sul contesto urbano, infrastrutturale e paesaggistico. Una legge che ambisca a promuovere la qualità architettonica dovrebbe, quindi, dialogare in modo più esplicito con le politiche di rigenerazione e con la programmazione delle opere pubbliche.

Un ulteriore profilo riguarda poi il tema della formazione del know how professionale e amministrativo. I testi in esame attribuiscono invero un ruolo centrale agli strumenti procedurali, ma dedicano uno spazio assai più limitato al rafforzamento delle competenze dei progettisti e, soprattutto, dei tecnici delle amministrazioni locali. In questa prospettiva, sarebbe auspicabile un coinvolgimento più strutturato delle Università e dei soggetti della formazione, anche in funzione dell’aggiornamento professionale del personale pubblico.

I concorsi di progettazione: strumento utile, ma non risolutivo Altro aspetto critico è poi rappresentato dal ruolo attribuito ai concorsi di progettazione. Pur riconoscendone il valore, sembra emergere un affidamento forse eccessivo a questo strumento come leva principale per la qualità. Dal punto di vista amministrativo occorre considerare, invece, che i concorsi comportano tempi, costi e complessità procedurali che molti enti locali, soprattutto di minori dimensioni, faticano a sostenere.

Una loro estensione generalizzata rischierebbe pertanto di rallentare l’attuazione degli interventi, più che qualificarli. In altri termini si avverte il rischio che l’eccesso di proceduralizzazione finisca per rallentare gli interventi, senza produrre un effettivo miglioramento della qualità dell’Architettura. Il concorso è certamente uno strumento importante, ma non è neutro, né automatico, anche perché richiede competenze, risorse, tempi e una forte capacità di gestione da parte delle amministrazioni.

In questo quadro, suscita non poche perplessità l’introduzione di nuove figure professionali, come quelle del “Supervisore dei concorsi” previsto dal disegno di legge n. 1112 e, nel disegno di legge n. 1711, dell’“Architetto della città” e del “Medico della città”. In una realtà amministrativa segnata, come si è detto, dalla debolezza strutturale degli uffici tecnici degli enti locali, l’aggiunta di ulteriori profili specialistici e ancora inediti rischia di apparire anacronistica, se non potrà essere accompagnata da un rafforzamento reale del sistema delle autonomie locali.

È solo il caso di osservare che la figura del Supervisore dei concorsi, pur animata dall’intento di garantire la qualità della progettazione, potrebbe tradursi in un ulteriore appesantimento procedurale. Analogamente, l’Architetto della città sembra sovrapporsi, anche sul piano terminologico, a una professione già esistente e regolamentata, senza che ne siano chiariti ruolo, responsabilità e rapporto con gli uffici tecnici, mentre la figura del Medico della città richiama una metafora culturalmente efficace ma difficilmente riconducibile a percorsi formativi e a competenze amministrative esistenti e chiaramente definiti.

La formazione come infrastruttura pubblica Almeno a mio parere sembra dunque più efficace investire nel rafforzamento delle competenze tecniche e interdisciplinari già presenti nella pubblica amministrazione, piuttosto che moltiplicare figure di coordinamento o di indirizzo il cui ruolo operativo rischia di rimanere indeterminato. In linea con questa considerazione giova dunque porsi un interrogativo politico, prima ancora che tecnico, che ci consenta di stabilire se con i nuovi interventi normativi si sia in grado di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, o si rischi di occultarne la debolezza mediante l’attuazione di nuovi livelli procedurali.

In un contesto nazionale caratterizzato in prevalenza dalla presenza di uffici tecnici sottodimensionati, la priorità delle politiche pubbliche dovrebbe essere il rafforzamento strutturale delle competenze interne, non la loro esternalizzazione o sovrapposizione. Il quadro mancante: governo del territorio e responsabilità del Parlamento Infine, e forse soprattutto, mi sembra difficile trascurare un nodo di carattere sistemico, vale a dire l’estrema difficoltà di pensare alla qualità architettonica ed urbanistica delle nostre città in assenza di una legge sui principi del governo del territorio.

Continuare a discutere del ruolo da assegnare all’Architettura in un Paese avanzato, ma senza affrontare contestualmente il superamento della legge urbanistica del 1942 significa operare in un quadro normativo profondamente datato, concepito oltre ottant’anni fa in un contesto storico, economico e demografico che privilegiava l’obiettivo di frenare lo spopolamento delle campagne e di salvaguardare i caratteri tradizionali delle città.

È evidente che una riflessione sulla qualità dell’Architettura dovrebbe dialogare con una riforma organica del governo del territorio, e con una revisione complessiva della disciplina urbanistica che si avvalga del contributo offerto in questi anni dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, che proprio qui al Senato ha presentato nel luglio del 2024 una proposta di una Legge di principi fondamentali e norme generali per il Governo del territorio e la pianificazione.

In conclusione, e tornando al tema centrale di questa discussione, mi sembra di poter sostenere che la fusione dei due disegni di legge possa rappresentare l’occasione per costruire un testo più coerente sotto il profilo sistematico, più realistico sotto quello amministrativo e più efficace sul piano attuativo, evitando sia gli eccessi di una normazione prevalentemente simbolica, sia il sovraccarico procedurale di un ulteriore provvedimento che apparirebbe difficilmente sostenibile.

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